Statuto

Pubblicato il12 Nov 2009 da admin

Statuto del Club Velico Cologna Il Mucillaggine A.S.D.
Articolo 1 -Denominazione e sede
E’ costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, una associazione sportiva
denominata “ Club Velico Cologna Il mucillaggine Associazione Sportiva Dilettantistica”,
con sede legale presso il suo Presidente pro-tempore in Montone di Mosciano S.Angelo, via Fonte Alessio, n. 12 .
Articolo 2 -Scopi
1. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione
non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché
fondi, riserve o capitale
2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell’ordinamento sportivo, ha
per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina della vela,
intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni
forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina. Per il
miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere,
prevalentemente in favore dei propri soci, l’attività di gestione, conduzione e manutenzione
ordinaria di impianti e attrezzature sportive funzionali alla pratica della vela e degli spor
del
mare, alaggi, vari e attività correlate, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nelle
proprie sedi, sussistendone i presupposti, l’associazione potrà svolgere attività ricreativa in
favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
3. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura,
dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative; si deve
avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e
non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non
per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue
attività.
4. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive
del CONI, nonché allo statuto, ai regolamenti e alle disposizioni della Federazione Italiana
Vela (F.I.V.). Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto
e dei regolamenti federali relative all’organizzazione o alla gestione delle Società e
Associazioni affiliate, nonché allo svolgimento dell’attività velica.
5. L’Associazione s’impegna a garantire il diritto di voto dei propri tesserati atleti e tecnici
nelle assemblee federali.
Articolo 3 -Durata
L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera
dell’assemblea straordinaria degli associati.
Articolo 4 -Domanda di ammissione
1. Possono far parte dell’Associazione in qualità di soci le persone fisiche che partecipano
alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’Associazione, che ne facciano
richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini
sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una
condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni
rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito
sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del
prestigio dell’associazione, della F.I.V. e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni
limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una
domanda su apposito modulo.
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3. La domanda di ammissione potrà essere accolta o respinta da parte del Consiglio
Direttivo. La validità della qualità di socio verrà efficacemente conseguita solo in seguito alla
formale approvazione da parte del Consiglio Direttivo. L’eventuale quota di ammissione
dovrà essere versata dal socio non appena ricevuta la comunicazione dell’accettazione della
domanda di ammissione.
4. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovr�
essere controfirmata dall’esercente la potestà legale. L’esercente la potestà che sottoscriveVVVVVVVV
la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde
verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
5. La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi
o rivalutata.
6. L’Associazione dovrà tesserare alla F.I.V. tutti i propri soci che pratichino l’attività velica
o ricoprano cariche elettive in seno all’Associazione, nonché tutti i soggetti per i quali lo
Statuto Federale richiede il tesseramento.
Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci
1. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell’ammissione, del diritto di
partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto
verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi
dopo il raggiungimento della maggiore età.VVVVV
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all’interno
dell’Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e
la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.
4. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi
deliberati dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e
regolamentari dell’Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
Articolo 6 -Decadenza dei soci
1. I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi: a) dimissioni volontarie;
b) esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per morosità protrattasi per oltre due
mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;
c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio
Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori
dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del
sodalizio.
d) scioglimento dell’Associazione, come regolato dal presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c) del precedente comma 1, rimane
sospeso fino alla decisione dell’assemblea che esaminerà l’eventuale impugnazione in
contraddittorio con l’interessato.
3. L’associato radiato non può essere più ammesso.
4. I soci decaduti ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono tenuti
all’integrale pagamento delle quote associative per l’anno in corso.
Articolo 7 – Organi sociali
Gli organi sociali sono:
a) l’Assemblea generale dei soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo.
Articolo 8 – Convocazione e funzionamento dell’assemblea
1. L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione. E’
indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e
straordinaria.
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2. L’assemblea deve essere convocata almeno quindici giorni prima dell’adunanza
mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli
associati a mezzo posta ordinaria o elettronica o fax o telegramma. Nella convocazione
dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle
materie da trattare.
3. L’Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalit�
degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati,
anche se non intervenuti o dissenzienti.
4. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio
Direttivo da:
a)
almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote
associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne
propongono l’ordine del giorno.
b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
5. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in
luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua
assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente
intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
7. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. Nelle
assemblee con funzioni elettive in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto
divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse.
8. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia
redatto da un notaio.
9. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle
votazioni.
10.Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della
stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo
a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a
garantirne la massima diffusione.
Articolo 9 -Partecipazione all’assemblea
1.    Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i
soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a
provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati
maggiorenni. Il Consiglio direttivo verifica, delibera e pubblica l’elenco degli associati aventi
diritto di voto; contro l’operato del Consiglio è ammesso reclamo all’assemblea da
presentarsi prima dell’esame degli argomenti all’ordine del giorno.
2.    Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di
delega scritta,  due associati.
Articolo 10 -Assemblea ordinaria
1.    L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto.
2.    Spetta
all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione,
nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la elezione a scrutinio segreto
degli organi direttivi dell’Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti
dell’Associazione, che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria anche ai
sensi del precedente art. 8, comma 4.
Articolo 11 -Assemblea straordinaria
1.    L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e
modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; elezione
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degli organi sociali elettivi decaduti; scioglimento dell’Associazione e modalità di
liquidazione.
Articolo 12 -Validità assembleare
1.    L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza
della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con
voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2.    L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono
presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
3.    Trascorsa un’ora dalla prima convocazione sia l’assemblea ordinaria che l’assemblea
straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e
delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento
dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i ¾
degli associati.
Articolo 13 -Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di cinque componenti eletti dall’assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo così eletto, nel proprio ambito elegge il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario
ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in
carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
2.    Possono
ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote
associative, che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed
associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione, non abbiano
riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati
da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline
associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per
periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
3.    Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi
componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4.    In caso di parità prevale il voto del presidente.
5.    Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha
presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli
associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la
massima diffusione.
Articolo 14 -Dimissioni
1.    Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o
più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione
del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di
consigliere, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall’ultimo
consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il
Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in
occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in
carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2.    Nel
caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della
maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto
unitamente al presidente e quindi dovrà essere convocata senza ritardo l’assemblea
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straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla
sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione
ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.
3.    Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo dovr�
considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata senza ritardo
l’assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione
dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio
Direttivo in regime di prorogatio.
Articolo 15 -Convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure
se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
Articolo 16 -Compiti del Consiglio Direttivo
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a)    deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b)    redigere il rendiconto da sottoporre all’assemblea;
c)    indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all’anno, nonché

le assemblee straordinaria anche nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 8, comma 4;
d)    redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre

all’approvazione dell’assemblea degli associati;
e)    adottare i provvedimenti disciplinari dell’ammonizione, sospensione fino a 12 mesi,
radiazione  nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all’assemblea.
f)    attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei
soci.
Articolo 17 -Il Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione, che
dirige e della quale controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi
sociali.
Articolo 18 -Il Vice-Presidente
Il Vice-Presidente, anch’egli eletto dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento
temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.
Articolo 19 -Il Segretario e Tesoriere.
Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo,
redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Il Tesoriere cura
l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio
Direttivo.
Articolo -20 Il rendiconto
1.    Il
rendiconto dell’Associazione, redatto dal Consiglio Direttivo che lo sottopone
all’approvazione assembleare, deve informare circa la complessiva situazione economico-
finanziaria dell’associazione.
2.
Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto
del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
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3.    In occasione della convocazione dell’assemblea ordinaria, che riporta all’ordine del giorno
l’approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del
bilancio stesso.
Articolo 21 -Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di
ciascun anno.
Articolo 22 -Patrimonio
I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed
eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni,
da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione.
Articolo 23 -Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno
devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale irrituale costituito secondo le regole
previste dallo Statuto della FIV.
Articolo 24 -Scioglimento
1.    Lo
scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea con l’approvazione, sia in
prima sia in seconda convocazione, di almeno ¾ dei soci esprimenti il solo voto personale,
con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea straordinaria da parte dei
soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno
¾ dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
2.    L’assemblea,
all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla
destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione a favore di altra
associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla
legge.
Articolo 25 -Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni
dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Vela e in subordine le norme del
Codice Civile.
(1)    Se svolti dall’associazione, possono essere ulteriormente indicati altri servizi per i soci.

NUOVO DIRETTIVO “=!!
Assemblea ordinaria dei soci del 13 Gennaio 2011.

Direttivo 2011

Presidente

Bruno Gasparroni

Vice presidente

Carlo Toma

Segretario

Nardino Di Marco

Consigliere Vela Scuola

Roberto Di Nicola

Consigliere

Adriano Perpetuini

Marcello Di Nicola

Revisore Dei Conti

Maurizio Di Domenico

Paolo Lazzari

Stefano Di Filippo

Probiviri

Maurizio Trifiletti

Salvatore Violini

Tesoriere

Massimo Mazzitti